CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L’UNAL svolge stabile attività di conciliazione in sede sindacale nella Provincia di Salerno per parte dei Lavoratori (L. 533/1973) per il tramite di conciliatori accreditati presso la Direzione Territoriale del lavoro e della M.O. di Salerno. Tale attività si rivolge ai lavoratori per garantire una pronta definizione delle controversie di lavoro. I relativi verbali di conciliazione vengono trasmessi alla D.P.L. di Salerno per il successivo inoltro al Tribunale di Salerno – sezione lavoro. per contatti tel. 346.5213845

lunedì 11 marzo 2024

martedì 19 dicembre 2023

A breve credo vi sia un altro provvedimento, simile a questo, se non peggio....

 14/2/2020 N. 01293/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;
contro Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Salerno, Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Tirrenica - Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Salerno ha disposto la cancellazione di OMISSIS Srl dall'Elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) rassegnando, nel contempo, una informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 co. 4, 89 bis e 91 co. 6 D.Lgs. 159/2011;b del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 27.08.2019, con il quale il Prefetto di Salerno ha disposto
14/2/2020 N. 01293/2019 REG.RIC.
in danno della Società ricorrente la revoca della licenza di P.S. n. 540/16C/sett.
II/PA del 09.10.2000 e s.i., ai sensi dell'art. 257 quater co. I lett. c) del
Regolamento di Esecuzione del TULPS;c - ove occorra, della comunicazione di
avvio del procedimento di cancellazione della OMISSIS dalla c.d. White List del -
OMISSIS-);d - della relazione della DIA di Salerno n.-OMISSIS-e della successiva
nota di conferma n. -OMISSIS-; dei verbali GIA dell'U.T.G. di Salerno del
18.01.2019, del 04.03.2019, del 22.03.2019, del 23.05.2019 e dell'8.7.2019 (verbale
conclusivo);f - ove occorra, della richiamata informativa antimafia interdittiva del 30.11.2018 resa dalla Prefettura di Avellino in danno della OMISSIS S.r.l.; ove occorra, ancora, del verbale GIA dell'UTG di Napoli del 25.03.2010 (richiamato a pag. 12 del provvedimento sub a); ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 100753 del 2.8.2019; di tutti gli atti presupposti,
collegati, connessi e consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 11\11\2019 :
per l’annullamento
l – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale la Camera di Commercio di Salerno, in esecuzione della informativa interdittiva sub a), ha comunicato alla Società OMISSIS Srl la risoluzione con effetto immediato del contratto prot. n. 23280 del 13.7.2018 relativo al Servizio triennale di ritiro e trasporto valori;
m – del provvedimento prot. -OMISSIS-con il quale ANAS Spa – Coordinamento Territoriale Tirrenica ha disposto la risoluzione con effetto immediato dell’affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 (CDG-0305342 del 28.05.2019) del “Servizio di vigilanza delle aree interessate dai lavori sulla S.S. 268
del Vesuvio - Lavori di costruzione 3° tronco compreso lo svincolo di Angri” e, nel contempo, ha disposto la escussione della cauzione definitiva (Polizza n.EIBR1900307 del 4.02.2019, rilasciata da Euroins Insurance JSC); n - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 448611-P del 31.07.2019 con cui ANAS Spa ha diffidato la Società ricorrente ad allontanare tutte le maestranze, attrezzature e mezzi d’opera;o – del provvedimento prot. CDG-0456435-P del 5.08.2019 con il quale ANAS Spa – Coordinamento Territoriale Tirrenica ha comunicato ai sensi dell’art. 103 co.14/2/2020 N. 01293/2019 REG.RIC.
1 D.Lgs 50/2019 la escussione della cauzione definitiva Polizza n. EIBR1900307
del 4.02.2019, rilasciata da Euroins Insurance JSC;
p - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Salerno e di Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Tirrenica - Napoli;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che l’odierna ricorrente ha impugnato avanti a questo TAR l’informativa antimafia sopra epigrafata emessa nei suoi confronti nonché la conseguenziale revoca della licenza di P.S. prot. n. -OMISSIS- (art. 257 quater co. I lett. c) del Regolamento di Esecuzione del TULPS); Rilevato che nelle more del giudizio la società ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, in sede di prevenzione, la nomina, ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, inserito dall’art. 11, comma 1, della l. n. 161 del 2017, di un amministratore giudiziario per il controllo della società per la durata di anni uno e mesi sei, come è stato stabilito, appunto, con il decreto n. 17 del 15.11.2019 del medesimo Tribunale, che la ricorrente ha prodotto nel presente
giudizio; Considerato che nel predetto decreto il Tribunale di Salerno ha osservato che è interesse della società avvalersi dell’istituto, inserito dall’art. 34-bis del d. lgs. n. 159
del 2011 e finalizzato al controllo dell’impresa interdetta, nella prospettiva di garantire la continuità nell’esercizio dell’impresa per la salvaguardia del diritto di
libertà dell’iniziativa economica, l’intangibilità dei valori aziendali e il mantenimento dei livelli occupazionali;
Rilevato, altresì, che questo interesse è stato dedotto dal difensore della ricorrente che ha invocato la sospensione del presente giudizio, anche alla luce delle precedenti ordinanze assunte dal giudice di appello in casi similari;
14/2/2020 N. 01293/2019 REG.RIC.
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 o, come nel caso di specie, il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello stessoarticolo sospende gli effetti di cui all’art. 94, derivanti dall’emissione del provvedimento antimafia;
Considerato che tale sospensione degli effetti interdittivi, quale conseguenza scaturente ex lege dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario, comporta, ad avviso del Collegio, anche la sospensione del giudizio avente ad oggetto
l’informativa antimafia, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nei precedenti in termini (ord. n. 4719 del 31/7/2018 e n. 4873 del 10/7/2019); Considerato che, quindi, una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conseguenti all’informazione antimafia debba operare
indefettibilmente per tutto il tempo della misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 7, del d. lgs. n.159 del 2011, e di conseguenza anche il giudizio amministrativo relativo all’informazione antimafia debba essere sospeso, salva ulteriore prosecuzione all’esito della misura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), visto il decreto n. 17 del 15.11.2019 del Tribunale di Salerno, Sezione misure di prevenzione, emesso nei confronti della ricorrente, sospende il giudizio sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro
dato idoneo ad identificare la società ricorrente
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con
l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario, Estensore
14/2/2020 N. 01293/2019 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Maffei Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
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giovedì 23 novembre 2023

IN DATA 4 MAGGIO 2023, QUESTO LAVORATORE SI E' ISCRITTO ALL'UNAL, IL GIORNO SEGUENTE E' STATA INVIATA LA DELEGA ALLA SOCIETA', ED IL GIORNO SUCCESSIVO, SABATO 6 MAGGIO, L'AMMINISTRATRICE DELLA SOCIETA', INVIAVA IL MESSAGGIO WhatsApp, AL LAVORATORE

La quale mostrava tutto il suo disappunto, verso lo stesso, per essersi associato alla UNAL e che si deve vergognare, in un modo poco educato rivolgendosi con il TU e non con il VOI, come sarebbe stato più consono al ruolo che ella ricopre nell'ambito societario. Forse ha scambiato il Sindacato UNAL per un associazione camorristica...noi non abbiamo MAI avuto a che fare con delinquenti simili, contrariamente a qualcun'altro!
Rendendosi in un modo poco piacevole, agli occhi di chi legge questo, in quanto non risulta che abbia mai fatto, tanto in occasione di suoi dipendenti che si sono iscritti ad altre sigle sindacali, in special modo, alla FISASCAT CISL, il cui rappresentante sindacale è il suo operatore di centrale. Infatti nessun Sindacato presente in questa società, ha mai denunciato il malaffare che vi è in essa.
Lascio ogni commento a voi che leggete.
Riservandomi di ripubblicare il messaggio, con nome e foto visibili.
L'autrice del messaggio farebbe cosa gradita, se spiegasse anche a mezzo email, il significato di queste sue esternazioni.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante telefono e il seguente testo "95% 14:47 Sab 6 mag WINDTRE 11 WhatsApp Dottoressa Hai toccato il fondo! Da questo momento sei invitato a rivolgert a me solo a mezzo scritto come da tempo ami dare! Una vergogna RISPONDI SEGNA COME GIÀ LE... SILENZIA CANCELLA TUTTO"
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venerdì 10 novembre 2023

EUROPOLICE DI CASTEL SAN GIORGIO:

tutti i lavoratori di questa Società, che adesso vanno dicendo che grazie a Pellegrino che ha scoperchiato il pagamento dello straordinario in nero, deridendo così i nostri iscritti, sul fatto che loro fanno le battaglie e i non iscritti ne giovano.
Voglio ricordare loro che non hanno nulla di che gioire, in quanto il fatto che si trovano in busta paga 80/ 150 ore, se ne accorgeranno quando subiranno il CONGUAGLIO, e guardassero le trattenute in busta paga già da ora, tutto quello che ora stanno percependo in più, lo andranno in buona parte a pagare di tasse.
Perché mettere in busta tante ore di straordinario, fa alzare la fascia di reddito e comunque non è consentito dalla legge, che permette in busta paga al massimo 35 ore. E lunedì invierò l'esposto all'Ispettorato del lavoro.
Resta comunque il fatto che buona parte dello straordinario, viene pagato ancora in nero.

martedì 17 ottobre 2023

Istanza di condanna inviata da Europolice srl, alla Commissione di Garanzia Scioperi, nei confronti del sindacato Unal, in merito agli scioperi, “illegittimi” secondo la Società.

Scioperi che sono stati dichiarati pienamente legittimi dalla Commissione. La quale NON HA ADOTTATO, Nessun provvedimento nei confronti dell’Organizzazione Sindacale UNAL, la quale come in questo caso, contrariamente a quanto prospettato dalla Europolice srl, dandole torto, ha SEMPRE agito nel pieno rispetto delle normative vigenti, fissate dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi.

Vi prego di leggere quanto inviato dall’Avv. Giuseppe Gambardella, alla Commissione di Garanzia Sciopero.

LEGGI QUI>>>https://sindacatoguardiegiurate.myblog.it/wp-content/uploads/sites/295217/2023/10/Istanza-di-condanna-1.pdf

Vittoria dell'Unal! Istanza di condanna inviata da Europolice srl, alla Commissione di Garanzia Scioperi, nei confronti del sindacato Unal, in merito agli scioperi, "illegittimi" secondo la Società.


Scioperi che sono stati dichiarati pienamente legittimi dalla Commissione. La quale NON HA ADOTTATO, Nessun provvedimento nei confronti dell'Organizzazione Sindacale UNAL, la quale come in questo caso, contrariamente a quanto prospettato dalla Europolice srl, dandole torto, ha SEMPRE agito nel pieno rispetto delle normative vigenti, fissate dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi.

Vi prego di leggere quanto inviato dall'Avv. Giuseppe Gambardella, alla Commissione.






lunedì 9 ottobre 2023

altra "dimenticanza"

Con nostra non meraviglia, abbiamo riscontrato, dalla comunicazione inviata ad un lavoratore (guardia giurata) da EBINVIP, in merito alla richiesta del contributo di non autosufficienza che l'Istituto di vigilanza Europolice srl di Castel San Giorgio (SA) la cui amministratrice è la Senior Manager nonchè  Vice Presidente ed elemento di spicco dell'UNIV, NON è in regola con i versamenti della trattenuta Co.As. Co. trattenuta regolarmente alle guardie giurate.
a tale proposito abbiamo invitato la stessa a provvedere a regolarizzare al più presto la posizione debitoria nei confronti dell'EBINVIP, che deve erogare il contributo al lavoratore che ha inviato la richiesta che resta per il momento sospesa fino alla regolarizzazione del debito, da parte dell'Istituto.